Rimborso del credito IVA maturato nel 2025
Artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72
Nelle ipotesi previste dall’art. 30 e 34 co. 9 del DPR 633/72, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso, in tutto o in parte.
Il rimborso è erogato:
· se di importo pari o inferiore a 30.000,00 euro, senza che siano necessarie formalità ulteriori rispetto all’indicazione nella dichiarazione IVA;
· se di importo superiore a 30.000,00 euro, senza prestare la garanzia patrimoniale, a condizione che la dichiarazione IVA sia munita del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione legale dei conti) e di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
· se di importo superiore a 30.000,00 euro, con la prestazione della garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria, negli specifici casi “di rischio” disciplinati dall’art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72.
Ammontare del rimborso IVA
Modalità di erogazione del rimborso IVA
Fino a 30.000 euro
Rimborso erogato senza prestare la garanzia patrimoniale e senza altri adempimenti, salvo l’indicazione nella dichiarazione IVA (quadro VX).
Oltre 30.000 euro
Rimborso erogato:
· senza prestare la garanzia patrimoniale, se la dichiarazione IVA è munita del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà prevista;
· con prestazione della garanzia patrimoniale, nelle situazioni di “rischio fiscale” previste dall’art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72.
Obbligo di prestazione della garanzia
Per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000,00 euro, la prestazione della garanzia patrimoniale è obbligatoria nei seguenti casi (art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72):
· il soggetto passivo esercita l’attività d’impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione per le start up innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012);











